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Testo unico delle leggi elettorali

  • Art. 57

    Dichiarata aperta la votazione, gli elettori sono ammessi a votare nell'ordine di presentazione. Essi devono esibire la carta d'identità o altro documento di identificazione rilasciato dalla pubblica Amministrazione, purchè munito di fotografia. In tal caso, nell'apposita colonna d'identificazione, sulla lista autenticata dalla Commissione elettorale circondariale, sono indicati gli estremi del documento.

    Ai fini della identificazione degli elettori sono validi anche:

    • a) le carte di identità e gli altri documenti di identificazione, indicati nel comma precedente, scaduti, purchè i documenti stessi risultino sotto ogni altro aspetto regolari e possano assicurare la precisa identificazione del votante;
    • b) le tessere di riconoscimento rilasciate dall'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, purchè munite di fotografia e convalidate da un Comando militare;
    • c) le tessere di riconoscimento rilasciate dagli Ordini professionali, purchè munite di fotografia.

    In mancanza d'idoneo documento d'identificazione, uno dei membri dell'Ufficio che conosca personalmente l'elettore ne attesta l'identità, apponendo la propria firma nella colonna di identificazione.

    Se nessuno dei membri dell'Ufficio è in grado di accertare sotto la sua responsabilità l'identità dell'elettore, questi può presentare un altro elettore del Comune, noto all'Ufficio, che ne attesti l'identità. Il presidente avverte l'elettore che, se afferma il falso, sarà punito con le pene stabilite dall'art. 104.

    L'elettore che attesta l'identità deve apporre la sua firma nella colonna di identificazione.

    In caso di dubbi sulla identità degli elettori, decide il presidente a norma dell'art. 66.